Art. 22 · Sottrazione di beni nel settore privato
ConvenzioneTitolo III

Art. 22

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Sottrazione di beni nel settore privato

In vigore dal 15 ago 2009
Sottrazione di beni nel settore privato Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, alla sottrazione da parte di una persona che dirige un'entità del settore privato o lavora per tale entità, a qualsiasi titolo, di ogni bene, fondo o valore privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lei affidata in virtù delle sue funzioni.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-22