Convenzione›Titolo III
Art. 17
17 / 71Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale
In vigore dal 15 ago 2009
Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, alla sottrazione, all'appropriazione indebita o ad un altro uso illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un'altra persona o entità, di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-17