Convenzione›Titolo II
Art. 13
13 / 71Partecipazione della società
In vigore dal 15 ago 2009
Partecipazione della società
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull'esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta.
Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:
a) Accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi;
b) Assicurare l'accesso effettivo del pubblico all'informazione;
c) Intraprendere delle attività d'informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università;
d) Rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:
i) Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
ii) Alla protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, o della pubblica sanità e moralità.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-13