Art. 54 · LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Art. 54

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 15 ago 2009
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero) 1. Le risorse di cui all', comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell' della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Note all': - Per il testo del comma 554 e del comma 556 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», si veda nelle note all'».
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