Art. 52 · LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Art. 52

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 15 ago 2009
(SACE Spa) 1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente; b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti; c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purchè non in evidente conflitto di interessi; d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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