Art. 52
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
In vigore dal 15 ago 2009
(SACE Spa)
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purchè non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-07-23;99#art-52