Art. 40 · LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Art. 40

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 15 ago 2009
(Elettrodotti aerei) 1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" è inserita la seguente: "aerei". Note all': - Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale, come modificata dalla presente legge: «z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».
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