Art. 31 · LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Art. 31

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 15 ago 2009
(Semplificazione di procedure) 1. All', comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo " sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo ". Note all': - Si riporta il testo del comma 24, lettera c), ed i commi 346 e 347 dell', della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», come sostituito dalla presente legge: «c) per gli interventi di cui al comma 345 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, «e ai commi 346 e 347 del medesimo », non è richiesta la documentazione di cui all', comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.». «346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonchè le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo «un centesimo per il clima». «347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.».
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