Art. 17 · LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Art. 17

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 25 nov 2009
(Contrasto della contraffazione) 1. All', comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,". 2. All', comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo: 1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse; 2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose"; 3) la parola: "intellettuale" è sostituita dalla seguente: "industriale"; b) il secondo periodo è soppresso; c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,". 3. Fermo restando quanto previsto dall', comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166 .
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