Art. 17
17 / 64In vigore dal 25 nov 2009
(Contrasto della contraffazione)
1. All', comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All', comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" è sostituita dalla seguente: "industriale";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall', comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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