Art. 31 · LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

Art. 31

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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Accordi internazionali) 1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.
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