Art. 21 · STUDENTI
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Art. 21

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STUDENTI

In vigore dal 24 giu 2009
STUDENTI Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di. compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-21