Art. 23 · Norme transitorie per le città metropolitane
Capo VIII

Art. 23

Abrogato23 / 29

Norme transitorie per le città metropolitane

In vigore dal 15 ago 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione del presente articolo).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42#art-23