Trattato
Art. XIII
33 / 40Decisione e consegna
In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XIII
Decisione e consegna
1. La Parte Richiesta comunicherà senza indugio alla Parte Richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.
2. La Parte Richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste.
3. Quando la domanda di estradizione è accolta, le competenti autorità delle Parti Contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non è estradata dal territorio della Parte Richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.
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