Art. XI · Documentazione aggiuntiva
Trattato

Art. XI

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Documentazione aggiuntiva

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XI Documentazione aggiuntiva 1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte Richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte Richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga. 2. Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte Richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva. 3. Detta documentazione aggiuntiva può essere chiesta e fornita direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.
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