Art. V · Reati politici e reati militari
Trattato

Art. V

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Reati politici e reati militari

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO V Reati politici e reati militari 1. L' estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è un reato politico, o se la persona richiesta dimostra che la domanda è stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo, un reato per il quale entrambe le Parti Contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza. 3. L' estradizione non è concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.
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