Art. 18-bis · Identificazione di informazioni bancarie
Trattato

Art. 18-bis

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Identificazione di informazioni bancarie

In vigore dal 28 mar 2009
Identificazione di informazioni bancarie 1. a. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica senza indugio allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. b. Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere: i. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato; ii. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; o iii. transazioni finanziarie slegate da conti. 2. Oltre ai requisiti di cui all' del presente Trattato, la domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include: a. informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni; b. informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato Richiesto di: i. sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione è implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato Richiesto possono disporre delle informazioni richieste; ii. giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale. c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti. 3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, le richieste di assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite: a. Ministero della Giustizia Italiano b. Per gli Stati Uniti d'America, in luogo del canale descritto all' del presente Trattato l'attachè responsabile per l'Italia del: i. U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga, per le rispettive competenze; ii. U.S Dipartimento per la Sicurezza Interna, Ufficio dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze; iii. U.S Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per le rispettive competenze. 4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno, altresì, assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi, ovvero laddove l'attività è punibile come riciclaggio secondo la legge degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo la legge italiana. Le Parti Contraenti forniranno assistenza con riguardo ad altre attività per le quali sia intervenuta debita notifica. 5. Lo Stato Richiesto risponderà a richieste per la produzione di dati inerenti conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.
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