Art. 18 · Sequestro e confisca di beni
Trattato

Art. 18

18 / 40

Sequestro e confisca di beni

In vigore dal 28 mar 2009
Sequestro e confisca di beni 1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati. 2. La Parte Contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-18