Trattato
Art. 15
15 / 40Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente
In vigore dal 28 mar 2009
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente
1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio; lo Stato Richiesto ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se:
a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;
b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere
testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e
c. l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza è rilevante e necessaria.
2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.
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