Protocollo
Art. 6
35 / 37In vigore dal 19 mar 2009
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Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
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