Art. 6
Protocollo

Art. 6

35 / 37
In vigore dal 19 mar 2009
. Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-p-6