Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 15 mar 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.
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