Trattato›Capo I
Art. 4
4 / 23Non ingerenza negli affari interni
In vigore dal 19 feb 2009
Non ingerenza negli affari interni
1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l'Italia non userà, nè permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, nè permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.
Storico versioni
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