Art. 10 · Iniziative Speciali
TrattatoCapo II

Art. 10

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Iniziative Speciali

In vigore dal 19 feb 2009
Iniziative Speciali L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sono riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalità di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b). a) La costruzione in Libia di duecento unità abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo. b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine dei corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuità. c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana. d) Il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto. e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all' del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.
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