Art. 5 · Consegna/Notifica
ProtocolloTitolo XI

Art. 5

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Consegna/Notifica

In vigore dal 28 gen 2009
Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l', paragrafo 3.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-5