Art. 13 · Esecuzione
ProtocolloTitolo XI

Art. 13

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Esecuzione

In vigore dal 28 gen 2009
Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-13