Art. 99
AccordoTitolo XI

Art. 99

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In vigore dal 28 gen 2009
L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-99