Art. 88
AccordoTitolo XI

Art. 88

88 / 115
In vigore dal 28 gen 2009
1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-88