Art. 78
AccordoTitolo XI

Art. 78

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In vigore dal 28 gen 2009
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-78