Art. 75
AccordoTitolo X

Art. 75

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In vigore dal 28 gen 2009
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan in funzione delle esigenze di quest'ultima, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-75