Art. 62 · Tutela dei consumatori
AccordoTitolo VI

Art. 62

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Tutela dei consumatori

In vigore dal 28 gen 2009
Tutela dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-62