Art. 6
AccordoTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari che rappresentano la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le riunioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-6