Art. 59 · Turismo
AccordoTitolo VI

Art. 59

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Turismo

In vigore dal 28 gen 2009
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione, che comprende azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali, compresa la preparazione di materiale promozionale; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-59