Art. 30
Accordo

Art. 30

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In vigore dal 28 gen 2009
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-30