Art. 16
AccordoTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 28 gen 2009
Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-16