Art. 13
AccordoTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
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