Art. 18 · Uso come elemento di prova
ConvenzioneTitolo III

Art. 18

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Uso come elemento di prova

In vigore dal 28 gen 2009
Uso come elemento di prova Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-18