Convenzione›Titolo III
Art. 15
15 / 35Principio
In vigore dal 28 gen 2009
Principio
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-15