Convenzione›Titolo I
Art. 1
1 / 35Ambito di applicazione
In vigore dal 28 gen 2009
CONVENZIONE STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997;
RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967;
CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunità e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,
CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,
CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalità (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorità localmente competenti), di sussidiarietà (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalità (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravità della violazione presunta);
CONVINTE che è necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti,
TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Ambito di applicazione
1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di:
- prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali
nazionali nonché
- perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.
2. Fatto salvo l', la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorità giudiziarie in materia penale o disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorità doganali o altre autorità competenti degli Stati membri nonché delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-1