Art. 34
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Art. 34

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In vigore dal 13 apr 2008
1. Eventuali controversie che insorgano fra due o più Parti contraenti, ovvero tra una o più Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validità o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all'arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformità con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte. 2. Il numero degli arbitri è fissato a tre. 3. Sede dell'arbitrato è L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato. 4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.
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