Protocollo
Art. I
1 / 95In vigore dal 13 apr 2008
PROTOCOLLO
CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
"EUROCONTROL"
DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA
LA REPUBBLICA Dl CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO Di SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO. DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA SLOVENA,
IL REGNO Di SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
Considerando che l'incremento dei traffico aereo, l'esigenza di centralizzare a livello europeo le misure di politica nazionale dei singoli stati europei e Io sviluppo tecnologico della circolazione aerea richiedono una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL. del 13 dicembre 1960, emendata dai Protocollo di emendamenento del 12 febbraio 1981, volta ad instaurare un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo per il controllo della circolazione aerea generale nello spazio aereo europeo, e negli aeroporti e loro dintorni;
Considerando che è auspicabile rafforzare la cooperazione tra gli stati nell'ambito di EUROCONTROL, con l'obiettivo di un'organizzazione efficace e di una gestione sicura dello spazio aereo a beneficio degli utenti sia civili che militari, partendo dal principio fondamentale secondo il quale lo spazio aereo dovrebbe essere considerato come un sistema omogeneo dal punto di vista degli utenti, in particolare per mezzo dell'elaborazione dì politiche, obiettivi, piani, norme e specifiche comuni, nonché di una politica comune relativamente ai canoni di rotta, in stretta consultazione con gli utenti dei servizi di traffico aereo e tenendo nel debito conto le esigenze di difesa;
Considerando la necessità di garantire a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima efficienza al minimo costo compatibile con il livello di sicurezza necessario e con la necessità di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo, attraverso l'armonizzazione e l'integrazione dei servizi preposti alla gestione del traffico aereo in Europa;
Considerando che le Parti contraenti riconoscono la necessità di armonizzare e integrare i loro sistemi di gestione del traffico aereo al fine di creare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
Considerando importanza delle iniziative locali in materia di gestione del traffico aereo, in particolare a livello degli aeroporti;
Considerando che la realizzazione di un sistema comune di canoni di rotta, che sia conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in particolare in termini di equità e trasparenza, consolida le basi finanziarie del sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo e facilita la consultazione con gli utenti;
Considerando che EUROCONTROL è l'organo di cooperazione delle Partì contraenti nel campo della gestione dei traffico aereo;
Desiderando ampliare e rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee o internazionali interessate all'esecuzione dei compiti affidati a EUROCONTROL per migliorarne l'efficienza;
Considerando pertanto che è opportuno istituire un sistema europeo di gestione del traffico aereo che si estenda oltre i confini territoriali delle singole Parti contraenti per ricomprendere tutto lo spazio aereo oggetto della Convenzione;
Considerando che è importante che le Parti contraenti dotino l'organizzazione dei mezzi giuridici necessari a condurre a buon fine i suoi compiti, soprattutto riguardo al recupero dei canoni di rotta e alla gestione dei flussi di traffico aereo;
Riconoscendo che per l'espletamento dei compiti dell'Organizzazione in condizioni di sicurezza e di efficienza sarebbe utile separare nella misura del possibile le funzioni normative da quelle di prestazione di servizi;
Desiderando incoraggiare altri stati europei a diventare membri di tale organizzazione internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, e emendata dal Protocollo
del 12 febbraio 1981, in appresso denominata la "Convenzione", è sostituita dall'allegata versione coordinata della Convenzione che raggruppa i testi della Convenzione restanti in vigore nonché gli emendamenti apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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