Art. 5
Allegato IV

Art. 5

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In vigore dal 13 apr 2008
1. Il canone è dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'effettuazione del volo. Il canone pone in essere un credito privilegiato sull'aeromobile cui si applica il canone, a prescindere da chi ne ha il possesso, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata. 2. Ove per identificare il volo sia utilizzato un indicativo ICAO o altro indicativo riconosciuto, EUROCONTROL può ritenere che l'esercente del volo sia l'esercente dell'aeromobile al quale l'indicativo ICAO è stato attribuito o era in corso di attribuzione al momento del volo o è identificato nel piana di volo depositato, o è identificato in virtù dell'uso di tale indicativo ICAO o di altro indicativo riconosciuto nelle comunicazioni con controllo del traffico aereo o in qualsiasi altro modo. Se l'identità dell'esercente non è nota, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile fintanto che questi non abbia dimostrato chi era la persona esercente. L'esercente e il proprietario dell'aeromobile sono responsabili in solido del pagamento del canone, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.
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