Art. 19
Allegato IV

Art. 19

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In vigore dal 13 apr 2008
Se il Consiglio decide all'unanimità di rinunciare al recupero di un canone, le Parti contraenti interessate possono agire nel modo che ritengono opportuno. In tal caso, non sono più applicabili le disposizioni della presente Convenzione relative al recupero, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
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