Allegato IV
Art. 14
90 / 95In vigore dal 13 apr 2008
1. La richiesta deve essere accompagnata:
(a) da una copia conforme della decisione;
(b) in caso di decisione dell'autorità giudiziaria pronunciata in contumacia,,dall'originale o dalla copia conforme di un documento attestante che al debitore è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del procedimento;
(c) in caso di decisione dell'autorità amministrativa, da un documento attestante che sono state soddisfatte le condizioni di cui all';
(d) da un documento attestante che la decisione è esecutiva nella Parte contraente di origine e che la decisione è stata debitamente notificata ai debitore.
2. Ove l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di destinazione lo richiedano, deve essere fornita una traduzione certificata dei documenti. Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-14-2