Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 99 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
Art. I PROTOCOLLO CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DEL Art. II Articolo II 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono part Art. III Articolo III A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, Protocollo del 6 lu Art. IV Articolo IV A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Accordo multilater Art. V Articolo V Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso i Art. 1 PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI Art. 2 Articolo 2 Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si ap Art. 3 Articolo 3 Fatto salvo guanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizi Art. 4 Articolo 4 La Comunità europea non contribuisce al bilancio di EUROCONTROL. Art. 5 Articolo 5 Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la C Art. 6 Articolo 6 1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunit Art. 7 Articolo 7 La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini gen Art. 8 Articolo 8 L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga Art. 9 Articolo 9 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firma Art. 10 Articolo 10 Ciascuna adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore costi Art. 11 Articolo 11 1. li presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato. 2. Qua Art. 12 Articolo 12 Il governo dei Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso Versione coordinata
Art. 1 VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NON Art. 2 Articolo 2 1. L'Organizzazione è incaricata dei seguenti compiti: (a) formulare e approvar Art. 3 Articolo 3 La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e a Art. 4 Articolo 4 L'Organizzazione ha personalità giuridica. Sul territorio delle Parti contraent Art. 5 Articolo 5 1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a Art. 6 Articolo 6 1 All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraen Art. 7 Articolo 7 Il Consiglio, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenz Art. 8 Articolo 8 1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall'Assemblea Generale Art. 9 Articolo 9 1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea generale o al Consigl Art. 10 Articolo 10 1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio è determinato, Art. 11 Articolo 11 La ponderazione prevista dall'Articolo 8 è determinata secondo la tabella segu Art. 12 Articolo 12 L'Assemblea generale e il Consiglio elaborano il proprio regolamento interno, Art. 13 Articolo 13 1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizza Art. 14 Articolo 14 Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi comp Art. 15 Articolo 15 Nell'ambito delle direttive fornite dai Consiglio, l'Agenzia può stabilire con Art. 16 Articolo 16 1. Il carattere di pubblica utilità è riconosciuto all'occorrenza in conformit Art. 17 Articolo 17 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia applica rego Art. 18 Articolo 18 Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei d Art. 19 Articolo 19 1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione de Art. 20 Articolo 20 Nell'esecuzione dei compiti di cui d'Articolo 2.1(e) e, se del caso, di cui al Art. 21 Articolo 21 1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell' Art. 22 Articolo 22 1. L'Organizzazione è esonerata, nei territorio delle Parti contraenti, da tut Art. 23 Articolo 23 1. L'Organizzazione è esonerata da tutti i diritti doganali e tasse o canoni d Art. 24 Articolo 24 1. L'Organizzazione può detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le va Art. 25 Articolo 25 1. L'Agenzia può ricorrere alla collaborazione di persone qualificate, cittadi Art. 26 Articolo 26 I rappresentanti delle Parti contraenti nell`esercizio delle loro funzioni non Art. 27 Articolo 27 In virtù del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore Art. 28 Articolo 28 1. La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla leg Art. 29 Articolo 29 1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili, e il p Art. 30 Articolo 30 1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorità competenti delle Art. 31 Articolo 31 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Art Art. 32 Articolo 32 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Art Art. 33 Articolo 33 Le Parti contraenti riconoscono la necessità per l'Agenzia di raggiungere un p Art. 34 Articolo 34 1. Eventuali controversie che insorgano fra due o più Parti contraenti, ovvero Art. 35 Articolo 35 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recup Art. 36 Articolo 36 1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla pre Art. 37 Articolo 37 Le Parti contraenti s'impegnano a far si che all'Agenzia siano applicate le vi Art. 38 Articolo 38 1. La presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio Art. 39 Articolo 39 1 L'adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del Art. 40 Articolo 40 1. L'adesione alla presente Convenzione, casi come emendata dal Protocollo del Allegato I
Art. 1 ALLEGATO I STATUTO DELL'AGENZ1A Statuto dell'Agenzia Articolo 1 1. L'Agenzia è l'organo in Art. 2 Articolo 2 1. Restando salvi i poteri conferiti all'Assemblea Generale e al Consiglio, l'A Art. 3 Articolo 3 Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il rego Art. 4 Articolo 4 Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione dei Consiglio il rego Art. 5 Articolo 5 1 Fermo il diritto delle Parti contraenti di presentare proposte, ii Direttore Art. 6 Articolo 6 1. Il Direttore generale è nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemble Art. 7 Articolo 7 1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Pe Art. 8 Articolo 8 1. L'Organizzazione può prendere a prestito sui mercati finanziati internaziona Art. 9 Articolo 9 Il bilancio preventivo e il piano finanziario quinquennale possono essere rived Art. 10 Articolo 10 1. Le scritture contabili relative a tutte le entrate e le spese di bilancio d Art. 11 Articolo 11 1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e ammin Art. 12 Articolo 12 Il Consiglio determina le lingue di lavoro dell'Agenzia. Art. 13 Articolo 13 L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie per il suo funzionamento. Art. 14 Articolo 14 Tutte le bozze di emendamento dello Statuto sono da sottoporre all'approvazion Allegato III
Art. 1 ALLEGATO III DISPOSIZIONI FISCALI Disposizioni fiscali Articolo 1 1. Restando salvi gli es Art. 2 Articolo 2 I beni acquisiti dall'Organizzazione secondo le modalità di cui all'Articolo 1. Art. 3 Articolo 3 1. Il Direttore generale dell'Agenzia e i membri dei personale dell'Organizzazi Art. 4 Articolo 4 Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, l'Organizzazione agisce di con Art. 5 Articolo 5 1. Il presente Allegato sostituisce il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, Allegato IV
Art. 1 ALLEGATO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA COMUNE DEI CANONI DI ROTTA Articolo 1 Le Part Art. 2 Articolo 2 L'Organizzazione provvede a fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta a Art. 3 Articolo 3 In materia di canoni di rotta, il Consiglio è l'organo incaricato di fissare le Art. 4 Articolo 4 I canoni di rotta indicati nella fattura emessa dall'Organizzazione costituisco Art. 5 Articolo 5 1. Il canone è dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'e Art. 6 Articolo 6 1. Qualora non sia stata pagata la somma dovuta, questa può essere oggetto di r Art. 7 Articolo 7 1. La procedura di recupero della somma dovuta è istituita da EUROCONTROL oppur Art. 8 Articolo 8 La procedura di recupero è da istituirsi nel territorio della Parte contraente: Art. 9 Articolo 9 1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte cont Art. 10 Articolo 10 EUROCONTROL ha la capacità giuridica d'istituire azioni avanti le competenti a Art. 11 Articolo 11 Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisio Art. 12 Articolo 12 Le decisioni di cui all'Articolo 11 non sono riconosciute nè eseguite nei segu Art. 13 Articolo 13 Le decisioni di cui all'Articolo 11 che sono esecutive nella Parte contraente Art. 14 Articolo 14 1. La richiesta deve essere accompagnata: (a) da una copia conforme della deci Art. 15 Articolo 15 1. La richiesta può essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'Articol Art. 16 Articolo 16 L'importo percepito da EUROCONTROL viene versato alle Parti contraenti in conf Art. 17 Articolo 17 Quando una Parte contraente recupera il credito, l'importo riscosso è versato Art. 18 Articolo 18 Le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano con EUROCONTROL nel Art. 19 Articolo 19 Se il Consiglio decide all'unanimità di rinunciare al recupero di un canone, l Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360