Art. 3 · Coproduzione
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Art. 3

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Coproduzione

In vigore dal 11 apr 2008
Coproduzione Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coProdurre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-3