Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, cosi come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.
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