Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-3