Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E Art. 2 ARTICOLO 2 Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituz Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministr Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la Art. 5 ARTICOLO 5 Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocit Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, fa Art. 7 ARTICOLO 7 Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'alt Art. 8 ARTICOLO 8 Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispetti Art. 9 ARTICOLO 9 Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo Art. 10 ARTICOLO 10 Le Pani contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, Art. 11 ARTICOLO 11 .Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organ Art. 12 ARTICOLO 12 Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Art. 13 ARTICOLO 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori d Art. 14 ARTICOLO 14 Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e de Art. 15 ARTICOLO 15 Porti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e t Art. 16 ARTICOLO 16 Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologi Art. 17 ARTICOLO 17 Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osse Art. 18 ARTICOLO 18 Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà in Art. 19 ARTICOLO 19 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di Art. 20 ARTICOLO 20 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360