Art. 8
Accordo

Art. 8

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In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.
Storico versioni

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