Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno io studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-4