Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito delle normative vigenti, la cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e di esperienze, attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, scambio di informazioni e competenze, di ricerche in comune, progetti di scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-13