Accordo
Art. 11
11 / 20Compatibilità con la sicurezza nazionale e uso dello spettro
In vigore dal 9 apr 2008
Compatibilità con la sicurezza nazionale e uso dello spettro
1. Le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso 1'UIT. Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate.
2. Le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tal fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (di seguito denominati "Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia"), citato nell'allegato.
3. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia.
4. Per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro. Le Parti intendono proseguire nell'ammodernamento e nello sviluppo dei rispettivi sistemi mantenendo la sicurezza dei segnali civili comuni interoperabili e i benefici apportati da un mercato di tali segnali.
5. Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'allegato. Una parte che desideri modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'allegato o aggiungere alcunchè, deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici.
6. Una Parte non può opporsi all'adozione e all'attuazione della struttura di segnale alternativa specificata nella notifica salvo che, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, non manifesti preoccupazione sulla base della compatibilità con la sicurezza nazionale, come previsto nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia, oppure sulla base della compatibilità a livello di radiofrequenza. Qualora una parte manifesti preoccupazioni in relazione alla compatibilità a livello di radiofrequenza o in relazione alla sicurezza nazionale, le Parti avviano senza indugio consultazioni per accertarsi che le strutture alternative dei segnali rispettino i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e di compatibilità a livello di radiofrequenza, utilizzando per l'analisi di compatibilità i documenti relativi ad ipotesi e metodologia indicati in allegato.
7. Le Parti convengono di utilizzare per il sevizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in allegato. Le Parti collaborano senza indugio al fine di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi. Qualora una parte modifichi la propria modulazione del servizio aperto di Galileo o del futuro segnale civile del GPS III o vi apporti delle aggiunte, in applicazione della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6, l'altra Parte non è tenuta a modificare la sua modulazione, nè ad integrarla.
8. Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell', paragrafo 2, lettera d).
Storico versioni
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